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DELLA
PROMESSA DI MATRIMONIO
ART
79 EFFETTI.-
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad
eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento
ART
80 RESTITUZIONE DEI DONI.-
Il promittente può domandare la restituzione dei
doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato
contratto.
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il
rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte dei due promittenti
ART
81 RISARCIMENTO DEI DANNI.-
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente
per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal
minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art. 84, oppure risultante
dalla richiesta di pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo
ricusi ad eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le
spese fatte e per le obbligazioni fatte a seguito di quella promessa. Il danno
è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono
alla condizione delle parti.
Lo
stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato
giusto motivo di rifiuto all’altro.
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il
matrimonio.
DEL
MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO
CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO.
ART.
82 MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO.-
Il
matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in
conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla
materia.
ART.
83 MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DI CULTI AMMESSI NELLO STATO.-
Il
matrimonio celebrato davanti da ministri di culti ammessi nello Stato è
regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella
legge speciale concernente tale matrimonio.
DEL
MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
ART
84 ETÁ -
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il
tribunale, su istanza dell’interessato, accerta la sua maturità psico-fisica
e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori
o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi
motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il
decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro
il decreto può essere proposto reclamo, con il ricorso alla corte d’appello,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La
corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il
decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo.
ART.
85 INTERDIZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE .-
Non può contrarre matrimonio
l’interdetto per infermità di mente.
Se
l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza
che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.
ART.
86 LIBERTÀ DI
STATO .-
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da
un matrimonio precedente.
ART.
87 PARENTELA, AFFINITÀ, ADOZIONE E AFFILIAZIONE.-
Non possono contrarre
matrimonio fra loro:
1.
gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2.
i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3.
lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4.
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5.
gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6.
l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7.
i figli adottivi della stessa persona;
8.
l’adottato e i figli dell’adottante;
9.
l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge
dell’adottato.
I
divieti contenuti nei numeri 6,7,8 e 9 sono applicabili all’affiliazione.
I
divieti contenuti nei numeri 2e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale.
Il
tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione naturale.
L’autorizzazione
può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il
decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 84.
DISPOSIZIONI
RELATIVE AI MATRIMONI CELEBRATI DAVANTI AI MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO
ART.
5: Il matrimonio celebrato
davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico,
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio
civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le
disposizioni degli articoli 9 e seguenti.
ART.
7: Trascorsi tre giorni
successivi alla seconda ovvero all’ unica pubblicazione, l’ufficiale dello
stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione nulla gli
costi ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non
risulta l’esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un
matrimonio valido agli effetti civili.
Qualora
gli sia stata notificata opposizione a norma dell’art. 89 del C.C.,
l’ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve
comunicare al parroco l’opposizione.
L’autorità
giudiziaria decide sull’opposizione soltanto quando questa sia fondata su
alcune delle cause indicate agli artt.56 e 51 del C.C..
In
ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.
ART.
8: Il ministro del culto dopo
aver celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del
matrimonio, dando lettura degli art. 130 131 132 del C.C.
L’atto
di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio
originale. Uno di questi viene subito trasmesso all’ufficiale dello stato
civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non
oltre cinque giorni dalla celebrazione.
ART.
9:
L’Ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne
cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le
seguenti indicazioni:
il
nome e il cognome , l’età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio
o la residenza degli sposi;
il
nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori
la
data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa
il
luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il
nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla
celebrazione del matrimonio
ART.
10:
Se l’atto di matrimonio non sia
stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni
prescritte dall’ art.9 e la menzione dell’eseguita menzione degli articoli
130, 131 e 132 del C.C. prescritta dall’art.8, l’ufficiale dello stato
civile sospende la trascrizione e rinvia l’atto per la sua regolarizzazione.
Quando
l’atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro 24 ore dal
ricevimento, e nelle successive 24 ore deve esserne trasmessa notizia al parroco
con l’indicazione della data, in cui è stata effettuata.
ART.
11:
La trascrizione dell’atto riconosciuto regolare deve essere eseguita,
quando sia stato rilasciato il certificato dell’art.7, anche se l’ufficiale
dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate
nell’art. seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informare il
procuratore, il quale, ove occorra, provvedere a norma dell’art. 16.
ART.
12:
Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal
rilascio del certificato di cui all’art.7, si fa egualmente luogo alla
trascrizione, tranne nei casi seguenti:
1.
Se anche una sola delle persone unite nel matrimonio risulti legata da
altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
2.
Se le perone unite in matrimonio risultino già legate tra loro in
matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato
3.
Se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di
mente.
ART.
13:
Se la celebrazione del
matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la
trascrizione può aver luogo soltanto dopo l’accertamento che non esiste
alcuna delle circostanze indicate dal precedente art.12.
A
questo scopo l’ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti
occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della
casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con
l’indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di
celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.
L’avviso
resterà affisso per 10 giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla
trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12,
coloro che, a norma del C.C., avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
L’opposizione
sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli art.89 e
seguenti del C.C., in quanto applicabili.
DISPOSIZIONI
SULL’ESERCIZIO DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO E SUL MATRIMONIO CELEBRATO
DAVANTI AI MINISTRI DEI CULTI MEDESIMI
ART.
1:
Sono ammessi culti diversi
dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purché non professino principi e
non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
L’esercizio,
anche pubblico, di tali culti è libero.
ART.
2:
Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere
eretti in ente morale, con decreto su proposta del Ministro della giustizia e
gli affari di culto, di concerto col Ministro per l’interno, uditi il
consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.
Essi
sono soggetti alle leggi civili concernenti l’autorizzazione governativa per
gli acquisti e per l’alienazione dei beni dei corpi morali.
Norme
speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato
possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.
ART.
3:
Le nomine dei ministri dei
culti diversi dalla religione dello Stato devono essere notificate
al Ministero della giustizia e degli affari di culto per
l’approvazione.
Nessun
effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti
da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione
governativa.
ART.
7:
Il matrimonio
celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto
indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione
gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello
Stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.
ART.
8:
Chi intende celebrare il
matrimonio davanti ad alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art.
3, deve dichiararlo all’ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a
celebrare il matrimonio.
L’ufficiale
dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità
preliminari e, dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le norme del C.C., rilascia autorizzazione scritta con
indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver
luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne
approvata ai termini dell’art. 3.
ART.
9:
Il ministro del culto,
davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli
artt.130, 131 e 132 del C.C. e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei,
la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l’uno dopo l’altro, di
volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione
dell’art. 95 del C.C..
L’atto
di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto
in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e353 del C.C. per gli
atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell’art. 10
della presente della legge.
L’atto
così compilato, sarà subito trasmesso in originale all’ufficiale dello stato
civile e, in ogni caso, non oltre 5 giorni dalla celebrazione.
ART.
10: L’ufficiale dello stato
civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la
trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti
indicazioni.
Il
nome e cognome, l’età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o
la residenza degli sposi;
Il
nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
La
data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
La
data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli
impedimenti di legge;
Il
nome e cognome del ministro del culto dinnanzi al quale seguì la celebrazione
del matrimonio
L’ufficiale
dello stato civile deve dare avviso al procuratore, nei casi e per gli effetti
indicati nell’art. 104.
ART.
11:
Al matrimonio celebrato davanti
al ministro di un culto ammesso nello stato e debitamente trascritto nei
registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande
di nullità tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti
all’ ufficiale dello stato civile.
ART.
12:
Agli effetti dell’art.124 del C.C. è parificato alla celebrazione del
matrimonio il rilascio dell’autorizzazione prevista nell’art. 8
della presente legge.
Art. 143: Diritti e doveri
reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (secondo una recente
modifica l'obbligo della coabitazione è stato abrogato). Entrambi i coniugi
sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143 bis: Cognome della
moglie. La moglie aggiunge al proprio nome quello del marito e lo conserva
durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 144: Indirizzo e
residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi,
e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il
potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art.
147: Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione e delle aspirazione dei figli.
Art. 148: Concorso agli oneri.
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista dall'articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalinga. Quando i genitori non hanno mezzi, in ordine di
prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Art. 159:
Regime patrimoniale
tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di
diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla
comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo art. 177-197).
Art. 160: diritti
inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri
previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Naturalmente
non ho trascritto tutta la legge ma se quello che cercavate non lo avete trovato
qui potete consultare il Codice Civile dal quale sono stati copiati gli articoli
oppure scrivere ai consigli di
Francesca.
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